Art. 1 – Denominazione
Sezione Socialista Caslano, Sezione del Partito Socialista Svizzero (PSS).
Attiva sul territorio politico del comune di Caslano ha sede al domicilio del Presidente.
Art. 2 – Scopo
L’azione politica della Sezione si richiama agli ideali umanistici, ai principi ed ai metodi del socialismo democratico e si riferisce ai programmi d’azione elaborati dal PSS. Lo scopo primo dell’azione politica è l’emancipazione dell’essere umano, segnatamente mediante l’estensione della democrazia anche alla sfera economica, in modo che sia la persona a dominare il capitale e non viceversa. La Sezione rispetta e promuove le libertà individuali, i principi di partecipazione, trasparenza, parità tra i sessi, protezione della personalità e pluralismo nei suoi programmi e nei suoi modi concreti di funzionamento.
La Sezione collabora con i gruppi organizzati che operano in difesa della libertà e della democrazia, della pace, della solidarietà interna e internazionale, della parità uomo/donna e che promuovono la tutela dell’ambiente naturale. In particolare collabora con i sindacati e con le organizzazioni che difendono gli interessi dei lavoratori, apprendisti, studenti, consumatori, inquilini, piccoli proprietari, giovani, anziani e con i movimenti che contrastano lo smantellamento dei servizi pubblici.
La Sezione è un organo della Sezione ticinese del PSS.
Art. 3 – Membri
La Sezione è costituita da membri, di regola domiciliati nel Comune di Caslano, che vi aderiscono volontariamente e la cui ammissione sia decisa dal Comitato.
Essi non possono appartenere ad un´organizzazione politica o ad un partito con scopi e metodi incompatibili con quelli del PSS.
Non sono ammessi membri che con il loro comportamento ledono l’immagine del partito.
Eventuali dimissioni devono essere presentate al Comitato.
Art. 4 – Organi
Gli organi della Sezione sono:
a) l’Assemblea generale
b) il Comitato;
c) i revisori dei conti
Art. 5 – Assemblea e sua convocazione
L’Assemblea generale è l’organo supremo della Sezione ed è composta da tutti i membri.
E`convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni e con l´indicazione dell´ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all´anno.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di un quinto dei suoi membri o di un terzo dei membri di Comitato. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l´ordine del giorno dell´Assemblea.
L’Assemblea può decidere solo sugli oggetti all’ordine del giorno.
Art. 6 – Compiti dell’Assemblea
a) Nomina il presidente del giorno;
b) adotta e/o modifica lo statuto della Sezione;
c) definisce gli orientamenti politici della Sezione;
d) elegge il Presidente; elegge i membri del Comitato; nomina i revisori dei conti;
e) stabilisce la linea politica e programmatica della Sezione e dei suoi rappresentanti all’interno delle istituzioni comunali e consortili;
f) decide le modalità di partecipazione della Sezione alle elezioni politiche e vi designa i candidati;
g) esamina il rapporto annuale del Presidente, dei Municipali e del Capogruppo in Consiglio Comunale;
h) esamina la situazione finanziaria ed approva i preventivi, i consuntivi e la situazione patrimoniale della Sezione;
i) esamina le proposte ed i rapporti ufficiali per il Congresso del PSS e del PS cantonale.
Art. 7 – Modalità decisionali dell’Assemblea
I lavori dell’Assemblea sono diretti dal Presidente del giorno.
Le decisioni dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto e per alzata di mano. Non è prevista la votazione a scrutinio segreto.
In caso di parità decide il Presidente. È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto di voto per la modifica dello Statuto (art. 6, cpv b).
Art. 8 – Il Comitato
E` l’organo esecutivo di organizzazione e promozione dell’attività politica della Sezione.
Esso è competente per le decisioni relative alle adesioni di nuovi iscritti.
E` composto:
a) dai membri di diritto: Presidente eletto dall’Assemblea, Municipali e Consiglieri Comunali;
b) dai membri di nomina assembleare (minimo 3 membri, massimo 5 membri).
Al suo interno il Comitato sceglie un vicepresidente e un cassiere-segretario.
Art. 9 – Compiti del Comitato
Il Comitato è diretto dal Presidente della Sezione e le decisioni sono prese dalla maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano. Non è prevista la votazione a scrutinio segreto.
Il Comitato:
a) garantisce il flusso delle informazioni all’interno della Sezione come pure verso la popolazione. A tal fine adotta posizioni ufficiali, emette comunicati stampa in forma scritta o elettronica;
b) per la sua attività il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro e far capo alla collaborazione di altri iscritti: questi gruppi rispondono del loro operato al Comitato.
c) prima di ogni elezione redige il foglio elettorale di legislatura, definendo le quote annuali a carico di ogni eletto.
Art. 10 – Revisori dei conti
I revisori dei conti si riuniscono almeno quindici giorni prima dell’Assemblea ordinaria e presentano alla stessa il proprio rapporto scritto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Sezione, dandone preventiva comunicazione al Comitato.
Art. 11 – Eleggibilità
Il Presidente, il Comitato e i revisori restano in carica fino all’inizio di ogni legislatura comunale. La nomina del nuovo Comitato deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio della nuova legislatura.
Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta la Sezione nei confronti di terzi; dirige le riunioni di Comitato, gestisce i rapporti con gli organi d’informazione, cura gli affari correnti unitamente al segretario-cassiere. Gestisce i rapporti con gli organi regionali, cantonali e nazionali del Partito con facoltà di delegare questi compiti ad altri membri del Comitato. In caso d’impedimento è sostituito dal vicepresidente.
Art. 13 – Gruppo in Consiglio Comunale
Il Gruppo in Consiglio Comunale designa un proprio Capogruppo, che assume anche la funzione di portavoce. Il Capogruppo sottopone un rapporto sull’attività svolta all’Assemblea ordinaria della Sezione.
Art. 14 – Municipali
I municipali informano regolarmente (compatibilmente con i limiti di discrezione e di riserbo imposti dall’art.104 LOC) il Comitato sull’attività municipale e partecipano ai lavori del Gruppo in Consiglio Comunale, in modo che i Consiglieri Comunali possano prendere posizione sui MM prima che siano redatti i relativi rapporti.
I Municipali e il Gruppo in Consiglio Comunale possono in ogni momento convocare gli eletti nei due consessi.
Art. 15 – Fonti di finanziamento
Il finanziamento della Sezione avviene:
a) con le quote degli eletti in Municipio e in Consiglio Comunale e definite nel foglio elettorale;
b) con il pagamento delle quote annuali decise dal Comitato
c) con il contributo comunale ai partiti
d) con il finanziamento individuale;
e) con le donazioni, le sottoscrizioni, i proventi delle manifestazioni;
Art. 16 – Liste Elettorali
Tutti i membri eleggibili possono proporsi quali candidati alle elezioni comunali.
Le liste elettorali, proposte dal Comitato, devono essere approvate dall’Assemblea.
I candidati proposti dalla Sezione per il Municipio e il Consiglio Comunale devono aderire firmando il foglio elettorale.
Gli eletti in Consiglio Comunale si accordano, in Comitato, per l’adesione alle varie commissioni del Consiglio Comunale. In caso di disaccordo fa stato il risultato elettorale quale diritto di prelazione. In caso di parità, tra due o più candidati, la decisione scaturirà per sorteggio.
Art. 17 – Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme statutarie del PSS e del PS Sezione ticinese del PSS.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea sezionale del 20 febbraio 2008; è entrato in vigore in data 19 giugno 2008 dopo l’approvazione della Direzione del PS Sezione ticinese del PSS.